Rimborso accise energia elettrica
IL CASO
Sino ai consumi maturati al 31.12.2011 le società di fornitura di energia elettrica hanno addebitato alle aziende accise, successivamente dichiarate in contrasto con le direttive europee, percependo, dunque, somme non dovute, nonché l’iva sulle predette somme che non erano dovute.
Infatti, al termine di un contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, durato 7 anni, la Corte di Cassazione (Cass. nn. 27101/2019; 27099/2019 e 29980/2019) ha statuito che la normativa italiana che prevedeva l’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica (art. 6 del D.L. n. 511 del 1988) è in contrasto con la Direttiva Europea 2008/118/CE.
Salvi casi straordinari (per esempio sopravvenuto fallimento del fornitore) di ricorso diretto all’Agenzia delle Dogane, è stata quindi implicitamente riconosciuta la possibilità per le imprese utenti di chiedere al proprio fornitore di energia, in sede civile, la restituzione dell’addizionale all’accise sull’energia elettrica che è stata pagata negli anni 2010 e 2011 la quale, per l’appunto, non era dovuta.
In altri termini il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.
Sarà poi onere del fornitore di energia richiedere all’Agenzia delle Dogane, soggetto tenuto in via tributaria al pagamento di tale imposta, il rimborso della stessa.
Dato che le accise non dovute sono state pagate negli anni 2010 e 2011, per poter recuperare i pagamenti del 2010 occorre urgentemente interrompere la prescrizione decennale inviando, a seconda dei casi, una diffida-messa in mora/istanza di rimborso nei confronti del fornitore di energia elettrica di quel periodo o dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di competenza, contenente la richiesta di restituzione dell’importo pagato in quel periodo per le addizionali non dovute. La richiesta di restituzione/rimborso dell’imposta pagata deve essere adeguatamente formulata e documentata.
Se, come prevedibile, alla richiesta di restituzione/rimborso non dovesse seguire alcun pagamento “spontaneo” da parte del fornitore si procederà ad avviare l’azione civile nella forma del 702 bis c.p.c. procedimento senza istruttoria producendo le bollette pagate quindi di rapida soluzione.
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27099 – L’istanza di rimborso è esclusa all’utente finale in quanto il soggetto legittimato sono i soggetti che forniscono l’energia
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